a. Svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni e servizi;
b. Si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento delle loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
c. Si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.
La mutualità prevalente viene quindi commisurata in relazione al tipo di scambio mutualistico che deve intercorrere tra socio e cooperativa, e viceversa.
La condizione di mutualità prevalente, ai sensi degli artt. 2512, 2513, 2514 del cod. Civ, deve essere documentata dagli amministratori e dai sindaci nella nota integrativa al bilancio, da cui si devono evincere i criteri seguiti per il conseguimento dello scopo mutualistico ed essere evidenziati contabilmente tre parametri, in base a quanto disposto dall’art. 2513 cod. civile:
1. I ricavi derivanti dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci siano superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni (art. 2425, comma 1, punto A1, del codice civile);
2. Il costo del lavoro dei soci sia superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all’art. 2425, comma 1, punto B9, del codice civile);
3. Il costo della produzione, per servizi ricevuti dai soci o per beni conferiti da soci deve essere superiore al 50 per cento del totale dei costi per servizi o delle merci e materie prime acquistate o conferite, di cui all’art. 2425, comma 1, punti B7 B6.
Inoltre, le cooperative a mutualità prevalente devono, ai sensi dell’art. 2514 Cod.Civ., recepire nello statuto i seguenti requisiti “formali” di non lucratività:
a. divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
b. divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c. divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
d. obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.